La normativa antincendio nei condomini italiani 

I condomini son edifici particolarmente a rischio incendio e come tali devono essere oggetto di misure antincendio sistematiche secondo la normativa. 

La transizione sostenibile dell’edilizia deve concentrarsi anche sulla sicurezza del costruito, perché le persone possano sentirsi al sicuro o in salute in casa propria. In quest’ambito è fondamentale una normativa antincendio chiara ed esaustiva, soprattutto relativamente agli stabili di grandi dimensioni come i condomini. Responsabile della sua attuazione è l’amministratore condominiale, che può servirsi delle competenze di un tecnico abilitato in materia per stabilire quali misure adottare e come adottarle.  

Il rischio di incendi è in aumento 

Il pericolo di sviluppo di incendi nelle città italiane è in aumento continuo, per una serie di fattori concomitanti. Le città sono sempre più popolate, gli edifici sempre più vicini tra loro e con tante abitazioni. Tra le cause principali di incendio ci sono i cortocircuiti, i mozziconi di sigaretta e i problemi alle canne fumarie. Ma a creare le condizioni ideali per l’innesco e la propagazione delle fiamme sono le conseguenze dei cambiamenti climatici. In città, dove il cemento è raramente interrotto dal verde e le emissioni di gas serra sono ai massimi livelli, sono infatti particolarmente evidenti, soprattutto a causa dell’effetto isola di calore. 

Questi fattori massimizzano il rischio di incendio e la probabilità che si propaghi. Per aumentare la sicurezza antincendio bisogna quindi agire su ciascuna delle potenziali cause, per quanto possibile. La normativa è esaustiva da diversi punti di vista, come i fumi o la sicurezza elettrica, ma un aspetto troppo spesso sottovalutato è la scelta di materiali e metodi di costruzione per l’involucro edilizio. 

Cosa dice la normativa antincendio? 

La normativa antincendio relativa al settore residenziale in Italia è stata recentemente aggiornata dal DM 19/05/2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Il nuovo testo si aggiunge al DM 25/01/2019 “Modifiche e integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”. C’è poi il DM 3 agosto 2015, il Codice di prevenzione incendi, che affronta il tema della reazione al fuoco dei materiali. 

La reazione al fuoco dei materiali 

La prima misura di protezione antincendio si applica al momento della costruzione dell’edificio ed è la scelta di materiali che non prendono fuoco facilmente e che rallentano la propagazione del fuoco nel caso dello scoppio di un incendio. La reazione al fuoco dei materiali si verifica con test in laboratorio, in seguito ai quali si assegnano loro classi, che a partire dal DM 14/10/2022 sono allineate al sistema di classificazione europeo per i prodotti da costruzione, con un riferimento nella UNI EN 13501-1. Le classi vanno da A1, la migliore, con prodotti incombustibili, a F, con prodotti molto infiammabili. A definire la classe di ogni materiale sono 5 parametri: infiammabilità, velocità di combustione, generazione di fumo, produzione di calore, incandescenza. 

I livelli di prestazione della normativa antincendio 

Nel DM 19/05/2022 si descrivono invece ulteriori misure antincendio specifiche per edifici di ogni livello prestazionale. Questi livelli, introdotti dal decreto stesso, dipendono dall’altezza antincendio: 

  • LP0 per altezze antincendio fino a 12 metri. Prevede l’applicazione di misure standard, senza obbligatorietà di registro dei controlli o organizzazione della GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio). 
  • LP1 per altezze fino a 54 metri. Prevede l’organizzazione della GSA, con misure organizzative e gestionali che assicurano la sicurezza grazie a una struttura organizzativa con compiti, azioni e procedure pianificati. In aggiunta, ci sono misure antincendio preventive e un registro dei controlli obbligatorio. 
  • LP2 per edifici fino agli 80 metri. Prevede le misure previste anche per il livello precedente con l’aggiunta di un impianto per la segnalazione manuale di allarme incendio. 
  • LP3 per edifici con altezza antincendio superiore agli 80 metri. Prevede le misure del livello LP2 e in aggiunta un impianto EVAC, un centro di gestione dell’emergenza, l’individuazione di un responsabile della GSA e di un coordinatore dell’emergenza. 

Relativamente al Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), è obbligatorio quando il rischio incendio è alto. Se è medio o basso, può essere sostituito dalla SCIA antincendio, obbligatoria per edifici di altezza antincendio superiore a 24 metri, che hanno gruppi elettrogeni con potenza complessiva superiore o pari a 500 kW e/o che hanno box condominiali.