Videosorveglianza condominiale nella tutela della privacy

La videosorveglianza condominiale è uno strumento sempre più utilizzato per migliorare la sicurezza degli spazi comuni, prevenire atti vandalici e tutelare persone e beni. Tuttavia, l’installazione di telecamere non può prescindere dal rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, in particolare del GDPR e delle indicazioni del Garante per la Privacy. Il corretto equilibrio tra sicurezza e riservatezza è una responsabilità centrale per amministratori e condòmini. 

La decisione dell’assemblea e il ruolo dell’amministratore 

L’installazione di un impianto di videosorveglianza nelle parti comuni deve essere deliberata dall’assemblea condominiale con le maggioranze previste dall’art. 1136 del Codice Civile (secondo comma). Non si tratta quindi di una scelta individuale, ma collettiva, che deve essere adeguatamente motivata da esigenze di sicurezza. 

L’amministratore riveste un ruolo chiave: è il soggetto che, nella maggior parte dei casi, assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati. Ciò significa che deve garantire che l’impianto sia conforme alla normativa, dalla progettazione fino alla gestione quotidiana delle immagini. 

Riprendere solo ciò che serve 

Uno dei principi fondamentali del GDPR è la minimizzazione dei dati. Applicato alla videosorveglianza condominiale, questo principio implica che le telecamere devono riprendere esclusivamente le aree comuni rilevanti (androne, ingressi, garage, cortili), evitando qualunque inquadratura di spazi privati o pubblici non pertinenti, come appartamenti, balconi o tratti di strada esterni al condominio. 

È importante che l’impianto sia progettato “su misura”, valutando attentamente angoli di ripresa, zoom e durata della registrazione. La conservazione delle immagini, salvo casi particolari, non dovrebbe superare le 24-72 ore. 

Informativa e trasparenza verso i condòmini 

La presenza delle telecamere deve essere chiaramente segnalata tramite appositi cartelli, visibili prima di entrare nelle zone videosorvegliate. L’informativa, anche in forma sintetica, deve indicare chi è il titolare del trattamento e per quali finalità vengono raccolti i dati. Inoltre, i condòmini e gli altri soggetti ripresi (ad esempio fornitori o visitatori) hanno il diritto di sapere come vengono trattate le immagini e di esercitare i diritti previsti dal GDPR, come l’accesso ai dati, nei limiti consentiti. 

Accesso alle immagini e misure di sicurezza 

La videosorveglianza condominiale, se correttamente gestita, rappresenta un valido alleato per la sicurezza senza trasformarsi in uno strumento invasivo. Un aspetto spesso sottovalutato riguarda chi può accedere alle registrazioni. L’accesso deve essere limitato a soggetti autorizzati e solo per finalità specifiche, come la verifica di un evento dannoso. Le immagini non possono essere diffuse o utilizzate per controllare comportamenti individuali dei condòmini. 

Tra le buone pratiche rientrano credenziali di accesso personalizzate e protette, sistemi di registrazione sicuri e tracciabilità degli accessi alle immagini.